Con la Delibera 209/2016/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori, c.d. Testo Integrato Conciliazione (TICO).
Nel caso in cui il cliente abbia inviato un reclamo e riscontri una risposta ritenuta insoddisfacente o nel caso in cui siano decorsi 40 giorno dall’invio del predetto reclamo, per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto di fornitura, sarà possibile esperire gratuitamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, gestito dall’Acquirente Unico.
Non è invece possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione o quando il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro dell’attivante.
L’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.
In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità, è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta da ARERA con Unioncamere. Il Cliente domestico, al medesimo fine, può altresì rivolgersi ad organismi ADR iscritti nell’Elenco, pubblicato sul sito web dell’Autorità.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti a conclusione della procedura conciliativa, costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b) della legge 481/95.
Le modalità ed i termini di accesso sono consultabili sul sito dell’Autorità alla pagina: